Aggiornato il 23 settembre 2026 · D.Lgs. 66/2003, artt. 7, 9 e 17
Tra la fine di un turno e l'inizio del successivo servono almeno 11 ore di fila; ogni sette giorni, un riposo di almeno 24 ore consecutive che si somma alle 11. Ecco cosa dicono gli articoli 7, 9 e 17 del D.Lgs. 66/2003 e come controllarli sul piano turni.
Informazione generale, non consulenza: per il tuo caso verifica il CCNL applicato e chiedi a un consulente del lavoro.
Almeno 11 ore consecutive ogni 24, stabilisce l'articolo 7 del D.Lgs. 66/2003. Il conto va dalla fine di un turno all'inizio del successivo. Le 11 ore si godono di fila, con due sole eccezioni scritte nella legge: il lavoro frazionato durante la giornata e i regimi di reperibilità.
Chi chiude la sala alle 23 non può riaprirla alle 7 del giorno dopo: in mezzo ci sono solo 8 ore. Il riposo si misura dall'ultima uscita al primo ingresso.
Se 11 ore su 24 sono di riposo, lavoro e pause devono stare nelle altre 13. È un semplice conto, ma aiuta a leggere i turni lunghi e quelli spezzati.
Solo il lavoro frazionato nella giornata e la reperibilità ammettono un riposo non consecutivo. Negli altri casi le 11 ore sono un blocco unico.
Con tre fasce classiche, mattina 7-15, pomeriggio 15-23 e notte 23-7, sono i passaggi all'indietro a non bastare: dal pomeriggio alla mattina seguente passano 8 ore, e lo stesso vale dalla notte al pomeriggio. Andando in avanti, invece, il riposo resta ampio. La tabella mette in fila i casi più comuni.
| Da | A | Riposo in mezzo | Rispetta le 11 ore? |
|---|---|---|---|
| Mattina 7-15 | Pomeriggio 15-23 del giorno dopo | 24 ore | Sì |
| Pomeriggio 15-23 | Pomeriggio del giorno dopo | 16 ore | Sì |
| Pomeriggio 15-23 | Mattina 7-15 del giorno dopo | 8 ore | No, solo con una deroga |
| Notte 23-7 | Notte successiva, alle 23 | 16 ore | Sì |
| Notte 23-7 | Pomeriggio 15-23 dello stesso giorno | 8 ore | No, solo con una deroga |
| Mattina 7-15 | Notte 23-7 della stessa sera | 8 ore | No, solo con una deroga |
| Spezzato 11-15 e 19-23 | Spezzato del giorno dopo, alle 11 | 12 ore | Sì |
Orari di esempio. «Solo con una deroga»: nei casi dell'articolo 17, con riposo compensativo equivalente.
Almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni, di regola di domenica, secondo l'articolo 9 del D.Lgs. 66/2003. Le 24 ore si sommano alle 11 del riposo giornaliero, quindi lo stacco settimanale arriva a 35 ore di fila. Il periodo si calcola come media su non più di 14 giorni.
Paola smonta dalla notte alle 7 di domenica. Con 24 più 11 ore di stacco, il turno successivo non può iniziare prima delle 18 di lunedì: un pomeriggio 15-23 di lunedì va spostato o assegnato a un'altra persona.
Il comma 3 dell'articolo 9 permette un giorno diverso, anche a rotazione, a chi lavora con modelli di turnazione particolare o in attività come le lavorazioni a ciclo continuo, i servizi di pubblica utilità e alcune attività del commercio richiamate dal D.Lgs. 114/1998.
Fanno eccezione il lavoro a turni al cambio di turno o squadra, il lavoro frazionato, alcune attività ferroviarie e le regole dei contratti collettivi, alle condizioni dell'articolo 17, comma 4.
Quando lo prevede un contratto collettivo. L'articolo 17 del D.Lgs. 66/2003 lascia derogare all'articolo 7 ai CCNL e, nel settore privato, in loro assenza ai contratti territoriali o aziendali. La condizione non cambia: periodi equivalenti di riposo compensativo, o in casi eccezionali una protezione appropriata.
Si può derogare quando il lavoratore cambia squadra e, tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio della successiva, non riesce a godere del riposo giornaliero.
Vale per le attività con periodi di lavoro frazionati durante il giorno; la legge cita in particolare il personale addetto alle pulizie.
Ogni deroga richiede periodi equivalenti di riposo compensativo. In mancanza di contratto, il comma 2 ammette deroghe per decreto ministeriale.
Riga per riga, una persona alla volta: il riposo è un diritto del singolo lavoratore, non del reparto. Per ogni cambio di fascia conti le ore tra fine e inizio, poi cerchi nella settimana uno stacco di almeno 35 ore di fila. Il CCNL che applichi può spostare questi numeri, quindi va letto prima.
«Pomeriggio» non basta: servono inizio e fine. Con 15-23 e 7-15 scritti accanto, le 8 ore tra i due turni saltano all'occhio.
Pomeriggio verso mattina, notte verso pomeriggio, mattina verso notte nella stessa giornata: sono i punti da ricontrollare prima di pubblicare.
Per ogni persona cerca il blocco di 35 ore consecutive. Se non c'è in questa settimana, verifica che la media su 14 giorni torni.
Ti mette davanti quello che serve per fare questi conti: il calendario di ogni persona, con turni predefiniti dagli orari fissi. clockaro non segnala da solo i riposi troppo corti, perché oggi non è una funzione documentata: il controllo resta tuo, ma lo fai scorrendo una riga invece che tre fogli diversi.
Il piano si costruisce con la pianificazione turni per reparto e per persona, e a fine mese il foglio presenze a turni mostra chi ha coperto cosa.
Domande frequenti
Sì, la legge lo conosce: gli articoli 7 e 9 del D.Lgs. 66/2003 parlano espressamente di attività con periodi di lavoro frazionati durante la giornata, e per queste il riposo giornaliero può non essere consecutivo. Pause e limiti dello spezzato li fissa il CCNL del tuo settore, che va letto caso per caso.
No. L'articolo 9 dice che coincide con la domenica «di regola», e il comma 3 permette un giorno diverso, anche a turni, per modelli di turnazione particolare e per attività come i servizi di pubblica utilità o parte del commercio. Restano obbligatorie le 24 ore consecutive, in media ogni sette giorni.
Sì, l'articolo 17 lo consente ai contratti collettivi nazionali e, se questi non dispongono, a quelli territoriali o aziendali del settore privato. La deroga vale però solo se al lavoratore spetta un riposo compensativo equivalente; soltanto in casi eccezionali, per motivi oggettivi, basta una protezione appropriata. Controlla sempre il testo del tuo CCNL.
Non prima di 11 ore dalla fine della notte: chi smonta alle 7 può riprendere dalle 18 dello stesso giorno. Se la notte è l'ultimo turno prima del riposo settimanale, alle 11 ore si sommano le 24: da domenica alle 7 si rientra non prima di lunedì alle 18.
Sul testo vigente del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, consultato su Normattiva il 23 settembre 2026: articolo 7 sul riposo giornaliero, articolo 9 sui riposi settimanali, articolo 17 sulle deroghe. I contratti collettivi possono integrare queste regole.
Costruisci due settimane del reparto in clockaro, con le fasce e i loro orari, e rileggi ogni riga con queste regole. Hai 15 giorni per provarlo con il tuo reparto, carta non richiesta.
Prova clockaro sul prossimo piano